Accordo di Separazione, Divorzio e Cessazione degli Effetti civili del Matrimonio davanti all' Uff. di Stato Civile

Ultima modifica 18 novembre 2020

L’11 dicembre 2014 è entrata in vigore la norma che permette di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, in maniera consensuale, senza rivolgersi ad avvocati e al tribunale.

Dove?

Ai coniugi è data la possibilità di presentare una richiesta congiunta all’ufficiale dello stato civile del Comune:

  • di residenza di uno dei coniugi;
  • in cui è iscritto l’atto matrimonio a seguito di celebrazione;
  • in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrattto con rito religioso;
  • in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato all’estero;

L’assistenza di un avvocato è facoltativa.

 

Chi si può avvalere di questa modalità semplificata?

Tutte quelle coppie che in comune:

  • non abbiano figli minori;
  • non abbiano figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno);
  • non abbiano figli maggiorenni portatori di handicap grave (Legge n. 104/1992);
  • non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
  • raggiungano l’accordo senza alcuna clausola contenente “patti di trasferimento patrimoniale” produttivi di effetti traslativi di diritti reali (es: l’uso della casa coniugale, passaggi di proprietà dell’abitazione). Sono ammessi rapporti obbligatori che non producono effetti traslativi (es: obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia in caso di separazione [c.d. assegno di mantenimento], sia nel caso di richiesta congiunta di divorzio [c.d. assegno divorzile]. Non è ammessa la previsione della corresponsione, in un’unica soluzione dell’assegno periodico di divorzio [c.d. liquidazione una tantum]).

In presenza di figli minori o maggiorenni, nelle condizioni di cui sopra, è prevista la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita con l’assistenza di almeno un avvocato per parte.

 

Come avviare la procedura

È necessario inviare all'Ufficiale di stato civile:

  • Dichiarazione (per ogni coniuge) di voler pervenire a Separazione (clicca qui) ovvero Divorzio/Cessazione degli effetti civili (clicca qui)
  • In caso di Divorzio/Cessazione degli effetti civili, copia della sentenza/atto di separazione. Se la separazione è avvenuta davanti ad un altro ufficiale dello stato civile, comunicare il comune dove è avvenuto l'atto.
  • In caso la coppia abbia figli maggiorenni autosufficienti, autocertificazione del figlio (clicca qui)
  • Copia di documenti di identità di tutti i dichiaranti (sposi ed eventuali figli maggiorenni autosufficienti)

Tali documenti possono essere consegnati personalmente all'ufficio protocollo negli orari di apertura ovvero spediti via mail / pec agli indirizzi istituzionali (protocollo.comune.valeggiosulmincio.vr@pecveneto.it - protocollo@comune.valeggiosulmincio.vr.it), lasciando recapiti anche telefonici per eventuale contatto.

Inviati tali documenti, dopo circa dieci giorni necessari all'istruttoria della pratica, sarà necessario contattare l'ufficio di stato civile per concordare le date per l'accordo e conferma di accordo.

 

Sottoscrizione dell’accordo e sua conferma

Il giorno dell’accordo, l’ufficiale di stato civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, secondo le condizioni previste. Nella compilazione dell’accordo viene fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso e quindi, sottoscritto l'atto.

Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all’ufficiale di stato civile per confermare l’accordo.

La mancata comparizione (per qualsiasi ragione, a nel giorno concordato varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell’accordo.

 

Costi del procedimento

Il procedimento prevede un costo di Euro 16,00, da versare all’atto della firma dell’accordo.

 

Decorrenza degli effetti

Nei casi di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà con la conferma dell’accordo, non prima di 30 giorni dalla firma dell’accordo. Gli effetti giuridici decorreranno dalla data dell’accordo.

Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l’accordo è immediatamente efficace.